Art. 124

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((Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria gia' indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila; con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila; con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila; con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila; con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, piu' lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore)).

Testo vigente dal 12 aprile 1968 al 6 febbraio 1976 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art124 · fonte su Normattiva