Art. 197
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Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51,ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sul fondo di cui al comma precedente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' erogare somme:
- a)per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;
- b)per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
- c)per sussidiare, in casi particolarmente meritevoli di aiuto, i parenti di infortunati morti sul lavoro, non previsti dall'art. 85, gia' viventi a carico degli infortunati stessi.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 1 giugno 1976 · versione 0 su Normattiva