Art. 197
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((Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' erogare somme:
- a)per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;
- b)per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;
- c)per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere)).
Testo vigente dal 1 giugno 1976 al 1 gennaio 2007 · versione 13 su Normattiva