Art. 199
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Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo. Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo a norma del presente titolo, nonche' per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma dell'art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1966.4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 17 dicembre 1969 n. 152 (in G.U. 1a s.s. 24.12.1969 n. 324) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma dell'art. 199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti alla assicurazione obbligatoria fino alla data del 1 gennaio 1966."
Testo vigente dal 25 dicembre 1969 al 26 luglio 1973 · versione 6 su Normattiva