Art. 254
Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali e' ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidita' o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia e' indicato nella tabella allegato n. 5.27
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
27La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 ( in 1a s.s. G.U. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costiuzionale "ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola "sempreche'" alla fine.".
Testo vigente dal 25 febbraio 1988, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva