Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Sistema assicurativo - Gestione in esclusiva da parte dell'inail - Richiesta di 'referendum' abrogativo al fine di consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private - Giudizio di ammissibilità - Inidoneita' del quesito a conseguire l'obiettivo preannunciato - Incidenza sulla possibilita', per gli elettori, di esprimere correttamente il proprio voto - Inammissibilità della richiesta.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di una serie di articoli del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e dell'art. 78 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, strettamente connesso ai precedenti, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione identificativa "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: abrogazione dell'esclusiva INAIL in materia". Il menzionato fine dei proponenti, cosi' come oggettivato nel quesito - che e' quello di eliminare la gestione di tale assicurazione, in regime di sostanziale esclusiva, da parte dell'INAIL, e consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private - non e' suscettibile di essere conseguito per la proposta via di semplice eliminazione parziale della normativa esistente, il cui assetto e' essenzialmente informato ai ben diversi criteri della gestione pubblica e del finanziamento mediante somme fissate in modo autoritativo, al fine di assicurare il complessivo equilibrio del sistema. Al riguardo, infatti, e' sufficiente osservare che il principio - punto essenziale della attuale disciplina - sancito dall'art. 67 del testo unico del 1965, della copertura generale ed indipendente dall'effettivo pagamento dei contributi (automaticita' delle prestazioni) principio non investito dal quesito - al pari, del resto, di quello, sancito a sua volta dall'art. 1 del testo unico, dell'obbligatorieta' dell'assicurazione - non e' compatibile con un regime in cui la copertura assicurativa venga affidata alla libera contrattazione fra singoli datori di lavoro e compagnie private operanti in regime di concorrenza, quanto meno senza l'introduzione di ulteriori meccanismi di garanzia, cui solo il legislatore potrebbe dar vita. In tal modo, oltretutto, si verrebbe a proporre agli elettori una falsa alternativa, che, senza assicurare - anche in cio' contro le intenzioni dei proponenti - il rispetto dei principi della permanente e generalizzata soddisfazione dei diritti garantiti in modo indefettibile dalla Costituzione, ed in particolare dall'art. 38 della stessa, si riverbera anche sulla possibilita' di esprimere correttamente il proprio voto. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, v. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro
sentenza 36/2000massima n. 25156 Riguarda ancheart. 48 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 16 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 42 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 40 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 18 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 47 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.e altri 25
LAVORO (RAPPORTO DI) LAVORO A DOMICILIO - IMPUGNATIVA DELL'INTERA LEGGE PER DIFFORMITA' DEI TESTI APPROVATI DALLE DUE CAMERE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La legge, censurata nel suo complesso per difformita` dei testi di un singolo articolo approvati dalle due Camere non e` necessariamente radicalmente inesistente (e quindi non sindacabile dalla Corte). Nella specie la legge impugnata riveste pur sempre le caratteristiche proprie del tipo o della fattispecie dell'atto legislativo; e non si puo` non tener conto della circostanza che sulla generalita` se non sulla totalita` delle disposizioni di essa si e` verificata indubbiamente una piena convergenza delle volonta` dei due rami del Parlamento. Inoltre, per il principio di conservazione degli atti giuridici, l'invocato annullamento, nonostante che l'impugnativa riguardi l'intera legge, non puo`, in ipotesi incidere altro che nella parte specificamente viziata. Ma tale parte e` stata novata per effetto di legge successiva sicche` se la questione fosse a questa circoscritta dovrebbe considerarsi inammissibile. E d'altra parte la legge sopravvenuta, confermando e modificando o sostituendo la parte suddetta offre argomento per concludere che la complessiva disciplina vigente in materia sia stata implicitamente mantenuta ferma dal piu` recente intervento legislativo. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. 18 dicembre 1973, n. 877, sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, 73 Cost.). - cfr. SS. nn. 9/1959, 134/1969
Riguarda ancheart. 1 legge 858/1980art. 3 legge 858/1980
SENT. N. 222/82 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - SISTEMA DELLA REGOLAZIONE SUCCESSIVA - SCELTA CONSENTITA ALL'INAIL, IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, TRA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DOVUTO IN BASE AL DOPPIO DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE E ACCERTAMENTO EFFETTIVO DELLE RETRIBUZIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
L'attribuzione all'INAIL - in caso di omissione da parte del datore di lavoro della comunicazione tempestiva circa l'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - della facolta` di scelta discrezionale tra la liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte e l'accertamento effettivo delle retribuzioni stesse, non viola il principio di eguaglianza poiche` tutti i datori di lavoro inadempienti si trovano, senza alcuna discriminazione, di fronte alla medesima scelta alternativa da parte dell'Istituto. L'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito, ne` si puo` ritenere che la sopravvenuta l. 10 maggio 1982, n. 251 (art. 14) abbia riconosciuto in via di interpretazione autentica, il carattere sanzionatorio della norma impugnata. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962; 32, 55, 141/1969
Riguarda ancheart. 14 legge 251/1982
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - POTERE DISCREZIONALE RICONOSCIUTO DA NORMA CHE NON CONSENTE DISCRIMINAZIONI SOGGETTIVE - USO ARBITRARIO - NON ATTINENZA ALLA LEGITTIMITA' DELLA NORMA - SINDACABILITA' IN SEDE GIURISDIZIONALE.
Una volta escluso che la norma impugnata consenta una discriminazione soggettiva, l'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962, 32, 55, 141/1969
RESPONSABILITA' PENALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AZIENDA ANCHE QUANDO ALTRI, NELL'AMBITO DI ESSA, SONO PREPOSTI AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI - CONDIZIONI NECESSARIE - LEGGE 11 GENNAIO 1943, N. 138, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 36, PRIMO COMMA; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23, PRIMO COMMA; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82, PRIMO E SECONDO COMMA; LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, ART. 11; D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 20, N. 2, 28, 44, 50, PRIMO COMMA, E 195 - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA PRIMO, COST. (PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
In forza del principio della personalita' della pena, ognuno puo' essere chiamato a rispondere penalmente solo per fatto proprio; tuttavia, colui al quale la legge penale impone obblighi specifici, legittimamente puo' essere chiamato a rispondere dell'inadempienza di tali obblighi, quando tra la sua omissione e l'evento determinato in via immediata dal fatto altrui, sussista un nesso di causalita' materiale, al quale si accompagni un nesso psichico sufficiente a conferire alla condotta il connotato della responsabilita'. Ne consegue che le disposizioni in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori, di cui agli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, vanno interpretate nel senso che il titolare dell'impresa dovra' rispondere penalmente dell'omesso pagamento dei contributi assicurativi da parte delle persone a cio' preposte, solo ove abbia omesso di esercitare i controlli necessari ad impedire l'inadempimento di tale obbligo. E spetta ai giudici di merito accertare caso per caso se l'omesso pagamento dei contributi sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano stati puntualmente osservati. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle suindicate disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse violerebbero il principio della personalita' della pena, non prevedendo che delle varie omissioni contemplate siano chiamate a rispondere penalmente, non gia' il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorche' estranei all'azienda, qualora sia stata loro attribuita nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare. Cfr.: sent. n. 3 del 1956.
Riguarda ancheart. 50 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 11 legge 60/1963art. 23 legge 218/1952art. 44 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 11 legge 138/1943art. 82 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.e altri 3