Art. 59
Non e' ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti. In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano ((alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)) una relazione sulle cause dell'infortunio, che e' unita al processo verbale dell'inchiesta.
Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva