Art. 62
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Le indennita' di cui all'art. 58, per quanto riguarda il pretore, sono liquidate dal presidente del Tribunale e, per quanto riguarda i testimoni e periti, sono liquidate dallo stesso pretore facendosi nell'un caso e nell'altro espressa menzione che le indennita' si riferiscono all'inchiesta di cui all'art. 56. Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nell'articolo 58. L'onorario per l'autopsia con il referto e' liquidato dal pretore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita', ed e' compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo art. 202. Il pagamento di dette indennita' e' effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per tutto cio' che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennita', le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva