IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTI AVENTI AD OGGETTO TERRENI AGRICOLI - MISURA DELL'ALIQUOTA - DENUNCIATA ECCESSIVITA' DELLA MISURA DELL'IMPOSTA, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE, DA ESERCITARE CON IL LIMITE DELLA NON IRRAZIONALITA', NELLA DETERMINAZIONE DELL'ONERE TRIBUTARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli, denunciato per l'eccessivita' della misura dell'imposta, tanto elevata da produrre nel volgere di pochi passaggi traslativi un effetto espropriativo, con lesione del principio della capacita' contributiva e con discriminazione di chi investe i propri risparmi in terreni agricoli. Sono rimesse alla discrezionalita' del legislatore l'individuazione delle situazioni significative della capacita' contributiva e la determinazione dell'entita' dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarieta' o irrazionalita' della scelta legislativa, non superato nel considerare indice di capacita' contributiva l'acquisto di terreni agricoli, ponendo l'imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene. - Cfr., nel senso che l'individuazione delle situazioni significative della capacita' contributiva e l'entita' dell'onere tributario sono entrambe rimesse alla discrezionalita' del legislatore, da esercitare con il limite della non arbitrarieta' o irrazionalita', sentenze n. 111/1997 e 167/1991, nonche' ordinanza n. 352/1995. red.: S. Evangelista
SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ALIENAZIONE DI IMMOBILE ALL'ALTRO CONIUGE, IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGO ASSUNTO IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE ED INVIM - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL DIVORZIO - ASSERITA LESIONE, ALTRESI' DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE FORMULATA IN MODO ANCIPITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Il carattere alternativo della sua formulazione non consente di decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, in quanto esenta dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio. La norma, infatti, viene contestata non solo 'nella parte in cui non estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento di separazione dei coniugi', ma anche 'nella parte in cui espressamente non prevede l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed INVIM, dei trasferimenti di immobili tra le parti, in osservanza delle condizioni di separazione o di divorzio', senza che vi sia stata, da parte del giudice rimettente, una presa di posizione sul dubbio di fondo dallo stesso espresso, relativamente alla attuale esenzione da imposta dell'alienazione di immobili, in ottemperanza a statuizioni di divorzio. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74 - in relazione agli artt. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, 1 e 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sulla inammissibilita', per ragioni del genere di quelle suesposte, di questioni di legittimita' costituzionale, v. O. nn. 45/1994, 114/1994, 206/1994, 227/1994, 325/1994, 427/1994. red.: A. M. M. rev.: S.P.
sentenza 73/1995massima n. 21804 Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 643/1972art. 2 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.art. 2 d.P.R. 643/1972art. 19 legge 74/1987art. 3 d.P.R. 635/1972