Art. 40
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Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e` dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27-quinquies) dello stesso decreto nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto ((immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter))), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 59 63 Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 2013, n. 147
59con decorrenza dal 1 gennaio 2014
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
L. 28 dicembre 2015, n. 208
63La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 84) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2017 · versione 64 su Normattiva