Art. 66Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

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I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

  • a)agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
  • b)agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;
  • c)alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
  • d)alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;
  • e)alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 12 dicembre 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art66 · fonte su Normattiva