Art. 73Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio

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Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milloni. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 22 giugno 2022 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art73 · fonte su Normattiva