Art. 73 — Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio
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I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'art. 67 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dall'amministrazione finanziaria possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni. Il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68, e' punito con la pena pecuniaria indicata nel comma 1 e, quando il ritardo superi i trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi 1 e 2.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva