Art. 14

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(Art. 20 D.P.R. n. 637/1972) Beni immobili e diritti reali immobiliari 1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

  • a)per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
  • b)per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata;
  • c)per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse;
  • d)per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 3 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art14 · fonte su Normattiva