Art. 24

(Art. 17 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 2, legge n. 880/1986) Spese mediche e spese funerarie 1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione. 2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art24 · fonte su Normattiva