Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1990 al 30 maggio 1997. Leggi il testo vigente →
(Art. 19 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 3, legge n. 880/1986) Detrazione di altre imposte 1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
- a)l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso;
- b)le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 30 maggio 1997 · versione 0 su Normattiva