Art. 26

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(Art. 19 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 3, legge n. 880/1986) Detrazione di altre imposte 1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

  • a)l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso;
  • b)le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 30 maggio 1997 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art26 · fonte su Normattiva