Art. 50
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(Artt. 50 e 53 D.P.R. n. 637/1972) Omissione o tardivita' della dichiarazione 1. L'omissione e la tardivita' della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio; se e' stata omessa o presentata in ritardo la dichiarazione integrativa, la pena pecuniaria e' commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta, pur essendovi beni ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a trecentomila. 2. La pena pecuniaria e' ridotta a un quarto, col minimo di lire ottomila, se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 3. La pena pecuniaria e' ridotta a un sesto del massimo se il contribuente non propone ricorso contro l'accertamento o vi rinunzia prima che siano decorsi venti giorni dalla notificazione dell'avviso di fissazione della prima udienza della commissione tributaria di primo grado.11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
11Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione."
Testo vigente dal 1 agosto 1997 al 1 aprile 1998 · versione 11 su Normattiva