Art. 50

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(Artt. 50 e 53 D.P.R. n. 637/1972) Omissione o tardivita' della dichiarazione 1. L'omissione e la tardivita' della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio; se e' stata omessa o presentata in ritardo la dichiarazione integrativa, la pena pecuniaria e' commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta, pur essendovi beni ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a trecentomila. 2. La pena pecuniaria e' ridotta a un quarto, col minimo di lire ottomila, se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 3. La pena pecuniaria e' ridotta a un sesto del massimo se il contribuente non propone ricorso contro l'accertamento o vi rinunzia prima che siano decorsi venti giorni dalla notificazione dell'avviso di fissazione della prima udienza della commissione tributaria di primo grado.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 agosto 1997 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art50 · fonte su Normattiva