Art. 6

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(Art. 35 D.P.R. n. 637/1972) Ufficio competente 1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non e' nota, l'ufficio del registro di Roma. 2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni e' determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 3 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art6 · fonte su Normattiva