Art. 26 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1960 al 31 maggio 1970. Leggi il testo vigente →
Ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresi' un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli della Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita. Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorna al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di direttore di sezione. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 31 maggio 1970 · versione 0 su Normattiva