Art. 80 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72
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Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista piu' alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la piu' alta cifra individuale. In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, e' surrogato a termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva