Art. 60
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 63 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 6
((La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
- 1)non sono quelle di cui agli allegati C) e D) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;
- 2)presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto)).
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva