Art. 17Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art17 · fonte su Normattiva