Art. 44Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35

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Il ricorso puo' essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui ai precedenti articoli 42 e 43: nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 6 ottobre 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art44 · fonte su Normattiva