Art. 49Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39

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A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.

Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art49 · fonte su Normattiva