Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Bene giuridico tutelato - Ordinata gestione dei flussi migratori. (Classif. 210001)
L'ordinata gestione dei flussi migratori - oggetto di tutela dell'intera gamma delle ipotesi delittuose descritte dall'art. 12 t.u. immigrazione - si presenta bene giuridico "strumentale", attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici "finali", di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata quali, in particolare, gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse (limitate) del sistema di sicurezza sociale, l'ordine e la sicurezza pubblica. (Precedente: S. 250/2010 - mass. 34825 ).
sentenza 63/2022massima n. 44731 Reati e pene - In genere - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dall'utilizzo di servizi internazionali di trasporto ovvero di documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti - Pena edittale della reclusione da cinque a quindici anni - Violazione dei principi di uguaglianza-ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 210001)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 3, lett. d ), del d.lgs. n. 286 del 1998, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti». Il drastico aumento di pena (da uno a cinque anni di reclusione, nel minimo, e da cinque a quindici anni, nel massimo) previsto per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle ipotesi aggravate in esame viola i principi di uguaglianza-ragionevolezza e di proporzionalità della pena. Diversamente dalle altre aggravanti speciali, volte a tutelare anche gli stranieri e a contrastare fenomeni di criminalità organizzata, l'utilizzazione di vettori internazionali non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello della fattispecie base (l'ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento; quanto all'utilizzazione di documenti falsi o illegalmente ottenuti - certamente offensiva anche della "fede pubblica" - a sfuggire ad ogni plausibile giustificazione è invece l'entità dello scarto sanzionatorio tra la fattispecie base e quella aggravata, che presenta tratti di assoluta anomalia "intrasistematica" rispetto tanto alle pene previste per i delitti di falsità nel codice penale, che non superano nel minimo un anno di reclusione, quanto alla legislazione di settore, risultando così manifestamente sproporzionato. La parificazione delle condotte in esame a quelle di traffico internazionale di migranti costituisce, inoltre, una scelta legislativa manifestamente irragionevole, in quanto, se compiute senza scopo di lucro, le prime sono ordinariamente compatibili con situazioni nelle quali l'aiuto all'ingresso illegale è prestato per finalità (in senso lato "altruistiche") assai lontane da quelle del traffico, nelle quali lo straniero è "vittima" della condotta criminosa. I fatti descritti dal frammento normativo censurato dal Tribunale di Bologna, oggetto dell'ablazione, ricadranno così nel comma 1 dell'art. 12 t.u. immigrazione e saranno assoggettati alle pene previste per la fattispecie base, salvo che ricorrano altre circostanze aggravanti e fermo restando il concorso di eventuali reati di falsità documentale. ( Precedente: S. 236/2016 - mass. 39110 ).
sentenza 63/2022massima n. 44733 Prospettazione della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Omessa considerazione di istituti di ordine generale non influenti sull'ambito delle censure proposte - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa considerazione degli istituti della continuazione e del concorso formale di reati, proposta avverso le questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. L'eccepita omissione non comporta carenza di motivazione, poiché i suddetti istituti di ordine generale riguardano solo le ipotesi di cumulo delle pene dovute a condotte che integrano più reati, mentre le censure del rimettente investono il trattamento sanzionatorio, indipendentemente dalla possibilità che l'azione dia luogo a una pluralità di reati, ciascuno con la propria pena, e dagli eventuali aumenti che possano conseguire alla loro applicazione cumulativa.
Thema Decidendum - Eccezione sostanzialmente diretta a contestare la fondatezza delle argomentazioni svolte dal rimettente a sostegno della censura - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - incentrata sull'ampio margine di discrezionalità riservato al legislatore nella determinazione delle pene - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. L'eccezione finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni che attengono al merito delle questioni sollevate e che, pertanto, in tale sede debbono essere esaminate.
Reati e pene - Delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio - Ritenuta previsione di pena pecuniaria "fissa" - Denunciata irragionevolezza e contrasto con la finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Struttura non fissa, ma proporzionale, delle sanzioni pecuniarie censurate - Idoneità dei fattori che ne determinano l'entità a misurare il disvalore della condotta - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Ragusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. Contrariamente all'assunto del rimettente, le pene pecuniarie censurate non sono "fisse", ma "proporzionali", essendo la loro entità commisurata al grado di offensività della fattispecie concreta, in virtù del previsto metodo di computo della multa basato sulla moltiplicazione di un importo fisso (euro 15.000 o euro 25.000, rispettivamente nell'ipotesi base di cui al comma 3 e nell'ipotesi aggravata di cui al comma 3-ter) per un coefficiente variabile costituito dal numero di stranieri di cui il reo ha procurato l'ingresso illegale in Italia. Detti fattori di computo non risultano irragionevoli, bensì pertinenti e adeguati alla gravità del reato, tenuto conto che i beni giuridici tutelati non sono solo l'ordine pubblico e la sicurezza dei confini, ma anche i diritti fondamentali delle persone illegalmente introdotte nel territorio dello Stato, il cui numero è idoneo a rappresentare la misura del disvalore di una condotta che lede anche la dignità personale di ognuna di esse. Inoltre, in aggiunta alla pena pecuniaria proporzionale è prevista una pena detentiva variabile, il cui intervallo edittale assicura un ragionevole spazio alla valutazione discrezionale del giudice, consentendogli di ponderare aspetti ulteriori rispetto al dato strettamente quantitativo del numero delle persone illegalmente trasportate, al fine di pervenire ad una adeguata individualizzazione del trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle pene e della loro funzione rieducativa. Né in contrario rileva la comparazione, asimmetrica e incongrua, proposta dal rimettente tra la fattispecie base prevista dall'art. 3, n. 6), della legge n. 75 del 1958 - che punisce chi induce una persona a recarsi in altro Stato, o ne agevola la partenza, al fine di sfruttarne la prostituzione - e l'ipotesi aggravata dalla medesima finalità prevista dal censurato comma 3-ter, lett. a), atteso che le fattispecie poste a raffronto sono disomogenee e che, nell'ipotesi aggravata, la persona trasportata si trova in situazione di illegalità e quindi di maggiore vulnerabilità, ciò che ragionevolmente giustifica un trattamento più severo o, comunque, diversificato.
Reati e pene - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della libertà personale nell'applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 4- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma denunciata assoggetta i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da essa considerati a uno speciale regime cautelare, omologo a quello prefigurato, in rapporto a un complesso di altre figure delittuose, dall'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato: norma, quest'ultima, già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010), di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011). Nelle decisioni citate, è stato ribadito come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento, la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario», dovendo la compressione della libertà personale essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, secondo il modello della «pluralità graduata» e predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale. Da ciò consegue che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' id quod plerumque accidit . Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alle ipotesi delittuose specificate, violasse, in parte qua , sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in rapporto alle figure di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, cui il regime cautelare speciale è esteso dal censurato art. 12, comma 4- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998. La norma censurata - che contempla ipotesi alternative e ricomprende fattispecie concrete marcatamente differenziate tra loro - configura un reato a consumazione anticipata, che si perfeziona con il solo compimento di «atti diretti a procurare» l'ingresso illegale di stranieri «nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», in tal modo conferendo alla fattispecie un'ampia latitudine applicativa, che abbraccia qualunque apporto efficiente e causalmente orientato a produrre il risultato finale. Peraltro, dal paradigma legale tipico esula, in ogni caso, il necessario collegamento dell'agente con una struttura associativa permanente, posto che il reato può bene costituire frutto di iniziativa meramente individuale. Ne discende che l'eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto non consente di enucleare una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la quale, come per i delitti di mafia, la custodia cautelare in carcere sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari. Né la presunzione assoluta censurata può giustificarsi con la gravità astratta del reato di favoreggiamento dell'immigrazione o con l'esigenza di eliminare o ridurre le situazioni di allarme sociale correlate all'incremento del fenomeno della migrazione clandestina: trattasi di profili rilevanti in rapporto alla misura della pena o alla natura dell'interesse protetto e significativi ai fini della determinazione della sanzione, ma inidonei a fungere da elemento preclusivo alla verifica del grado delle esigenze cautelari e all'individuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte. Infine, come già chiarito dalla citata giurisprudenza di questa Corte, ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario»: di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso. Per i precedenti specifici in ordine alla presunzione cautelare assoluta di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., v. le citate sentenze n. 265 del 2010 e nn.164 e 231 del 2011. Per la ratio giustificativa della deroga relativa ai delitti di mafia, v. la citata ordinanza n. 450 del 1995.
Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Reati e pene - Reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente - Denunciata violazione della riserva di legge in materia penale, del principio di tassatività delle norme incriminatrici e della libertà di emigrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, nella parte in cui punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Quanto alla denunciata violazione del principio di riserva di legge, esso non esclude che il legislatore possa introdurre nella descrizione del fatto incriminato il riferimento ad elementi "esterni" al precetto, con funzione integratrice dello stesso, elementi che possono consistere anche in un richiamo a norme di ordinamenti stranieri. Nella specie, in cui vi è una normativa extranazionale a concorrere all'identificazione della condotta criminosa, sono rispettate tanto la condizione che sia il legislatore nazionale a individuare il nucleo di disvalore della condotta (favoreggiamento dell'ingresso contra ius di un soggetto in un altro Stato), quanto la condizione che risultino adeguatamente identificate le norme straniere chiamate ad integrare il precetto. Anche il principio di determinatezza non può dirsi leso, poiché è immediatamente percepibile quale sia la condotta repressa, intendendosi colpire chi agevoli in qualunque modo un'altra persona a varcare i confini di altro Stato in violazione delle norme che in esso regolano l'ingresso degli stranieri. Insussistente è, infine, il contrasto con l'art. 35, quarto comma, Cost., posto che la libertà di emigrazione è riconosciuta dal precetto costituzionale con salvezza degli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e fra essi si fanno rientrare quelli di rispetto della legislazione del Paese di accoglienza, nel quadro di accordi di cooperazione internazionale. Sulla riserva di legge in materia penale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 292/2002, n. 333/1991, n. 282/1990. Sul principio di determinatezza v., citate, sentenze n. 327/2008 e n. 5/2004.
sentenza 21/2009massima n. 33140 Riguarda ancheart. 11 legge 189/2002
Reati e pene - Reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale in un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente - Denunciata violazione della riserva di legge in materia penale, del principio di tassatività delle norme incriminatici e della libertà di emigrazione - Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti al rimettente - Richiamo 'per relationem' ai motivi di censura posti a fondamento della precedente ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente modificato dall'art. 1- ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce chi «compie [...] atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha un titolo di residenza permanente». Infatti, la questione, riproposta dal giudice a quo , dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per ius superveniens , è motivata per relationem alla precedente ordinanza senza tenere conto dell'autonomia di ogni incidente di costituzionalità, anche se sollevato nell'ambito dello stesso giudizio di merito, e della costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. - In senso conforme, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 33/2006, n. 141 e n. 84/2005.
sentenza 75/2007massima n. 31088 Riguarda ancheart. 11 legge 189/2002art. 1-ter d.l. 241/2004
REATI E PENE - REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELL’EMIGRAZIONE CLANDESTINA VERSO L’ESTERO - FATTO NON COMMESSO PER FINI DI LUCRO O DA UNA ORGANIZZAZIONE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA CHE NECESSITEREBBE DI RINVIO A UNA LEGGE STRANIERA PER DEFINIRE L’ANTIGIURIDICITÀ DELLA CONDOTTA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, LESIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA DELLE NORME INCRIMINATICI, LESIONE DELLA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Deve essere disposta la restituzione al remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, comma quarto, Cost., nella parte in cui punisce chi «compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modificazioni introdotte dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, che non solo ha inasprito il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 12, ma ha anche inciso, in modo significativo, sulla figura di cui al comma 3 dello stesso art. 12, assunto dal remittente a 'tertium comparationis' della sollevata questione.
Riguarda ancheart. 11 legge 189/2002
Straniero - Disposizioni contro immigrazioni clandestine - Mezzi di trasporto utilizzati per commettere reato - Confisca obbligatoria, anche nel caso in cui tali mezzi appartengano a persone estranee al reato - Ritenuta introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in violazione del principio di personalita' della responsabilità penale - Possibilita' di diversa interpretazione della disposizione censurata - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non esclude la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato di agevolazione dell'ingresso di clandestini nel territorio dello Stato, quando il suddetto mezzo appartenga a persona estranea al reato, che possa provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in difetto di vigilanza. Infatti la soppressione dell'inciso "salvo che si tratti di mezzi appartenenti a persona estranea al reato", che figurava nella originaria formulazione della norma incriminatrice, non è di per sé idonea ad escludere anche nella specie l'applicabilità dell'art. 240 cod. pen., il quale vieta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quando queste appartengano a persona estranea al reato. M.R.
sentenza 78/2001massima n. 26116 Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 113/1999