Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Azione e difesa (diritti di) - In genere - Diritto al silenzio - Necessaria assicurazione in presenza di sanzioni di natura penale - Conseguente possibilità di non prevederlo in caso di applicazione di misura cautelare a carattere preventivo, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, come il trattamento per pretestuosità presso centri di permanenza per i rimpatri (CPR), finalizzata a evitare strumentalizzazioni (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto disposizioni che non prevedono la formulazione, debitamente sanzionata, di avvisi funzionali all'esercizio della facoltà di non rispondere, incluso l'avvertimento circa la possibile utilizzazione delle dichiarazioni contro chi le abbia rilasciate - c.d. diritto al silenzio - per il trattenimento disposto dal questore del richiedente la protezione internazionale, né la facoltà del trattenuto di non rispondere nel corso della successiva udienza di convalida del trattenimento). (Classif. 031001).
Gli artt. 3 e 24 Cost. esigono che il diritto al silenzio, quale declinazione del diritto di difesa in materia penale, sia riconosciuto ogni volta che la sanzione appartenga a tale materia, per sostanza punitiva, mentre non lo esigono laddove il dichiarante non rischi alcuna sanzione, o comunque non una sanzione – nemmeno solo sostanzialmente – penale. (Precedenti: S. 84/2021 - mass. 43812).La convalida di un trattenimento per pretestuosità – istituto che può scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo, onde evitare che venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione – integra una misura cautelare, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, avendo essa una funzione esclusivamente preventiva, ovvero quella di evitare che la domanda di asilo sia strumentalizzata contro un provvedimento legittimo della pubblica autorità. (Precedenti: S. 40/2026 - mass. 47429; S. 148/2022 - mass. 44842).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Torino, settima sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui, in combinato disposto, non garantiscono allo straniero richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento presso un CPR, il c.d. diritto al silenzio, nell’ambito dell’udienza di convalida della misura. Le posizioni soggettive dell’accusato di reato e dello straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non possono essere comparate: mentre il primo ha una posizione oppositiva e un’esigenza difensiva peculiare e specifica, giacché l’autorità procedente gli ascrive la commissione di un atto antigiuridico legalmente tipico, il secondo non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un’accusa, né rischia l’irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, verte in una posizione pretensiva, diretta al conseguimento dello status, ed è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, con l’onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla. Inoltre, la garanzia difensiva quale il diritto al silenzio non può ritenersi ugualmente necessaria per contesti differenti in ordine alle esigenze della difesa: mentre l’imputato è chiamato a partecipare ad atti di interpello della pubblica autorità, lo straniero sostiene un colloquio personale presso la commissione territoriale nel suo stesso interesse, nell’udienza di convalida del trattenimento non è previsto che sia sottoposto a interrogatorio, o che gli siano rivolti inviti a dichiarare, in quanto viene solo sentito ove comparso. Infine, la disciplina dell’udienza di convalida del trattenimento prevede che interessato e difensore siano tempestivamente informati dell’udienza medesima, così da poter preparare l’interlocuzione con il giudice, onde evitare il rilascio di dichiarazioni incaute, per cui viene rispettata la tutela del diritto al silenzio che, anche per orientamento della giurisprudenza convenzionale, non va riguardata in modo atomistico, bensì all’interno di una valutazione globale di equità del processo, il cui cardine resta l’effettività della difesa tecnica). (Precedente: S. 11/2023 - mass. 45548, 45549, 45550).
sentenza 78/2026massima n. 47514 Riguarda ancheart. 6 d.lgs. 142/2015
Straniero - Immigrazione - Trattenimento, disposto dal questore, dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Convalida o proroga del trattenimento da parte dell'autorità giurisdizionale - Ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga - Disciplina - Rinvio alla procedura per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ex art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 anziché ai commi 3 e 4 del medesimo articolo - Decisione della Cassazione in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori anziché a seguito di ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, che non sospende l'esecuzione della misura, e su cui la Cassazione decide con sentenza entro dieci giorni in un'adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 245003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., richiamato dall’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo. Se la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero risponde ad opzioni assiologiche di significativa complessità, la normativa censurata dalla Cassazione, sez. prima penale, che disciplina la convalida o proroga, da parte dell’autorità giurisdizionale, del trattenimento disposto dal questore dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti. Alla stregua della disciplina censurata, infatti, la Cassazione decide esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all’instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. Infatti, per un verso, è espressamente esclusa la partecipazione all’udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso, non è contemplato il deposito di memorie, né è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all’atto della fissazione dell’udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte. L’inidoneità del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa trova fondamento nella eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) consensuale, per il quale la procedura è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. La particolare concentrazione del rito in materia di MAE nell’ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna, si giustifica non solo in ragione della garanzia dell’habeas corpus, ma anche per la limitatezza del thema decidendum. Per converso, non solo al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti – oltre che il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale –, ma il sindacato della Corte di cassazione può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità della adozione della misura restrittiva in sé considerata. Accertato il contrasto delle previsioni censurate con i parametri indicati, occorre individuare il paradigma normativo idoneo ad operare la reductio ad legitimitatem. Nel caso di specie, tra le discipline già esistenti che possono consentire di porre rimedio alle violazioni riscontrate, quella del giudizio di legittimità in materia di MAE ordinario costituisce la soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nella fattispecie in scrutinio. Detto procedimento, infatti, condivide con quello consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l’oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità, oltre che per un più articolato iter includente l’udienza camerale. Inoltre, l’affinità strutturale con il procedimento ex art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005 emerge dal raffronto delle modalità di introduzione dei giudizi. Ancora, analogamente a quanto previsto per la procedura consensuale, nel giudizio in materia di MAE ordinario il ricorso per cassazione va presentato entro un termine molto breve: cinque giorni decorrenti dalla conoscenza legale della sentenza. Inoltre, un profilo di analogia tra gli schemi processuali a raffronto si coglie anche nella brevità del termine di definizione del giudizio che, nel procedimento relativo al MAE ordinario, è di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Da ultimo, il MAE consensuale costituisce un’ipotesi speciale rispetto a quella ordinaria. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimità, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito. Una revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi – evenienza non inverosimile, considerata l’espansione del perimetro applicativo del trattenimento operata dalle recenti riforme – dovesse rendere non più conciliabile l’estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del diritto al processo in cassazione. È, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilità dello speciale schema procedurale di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo. (Precedenti: S. 341/2006 - mass. 30715; S. 105/2001 - mass. 26150).
sentenza 39/2025massima n. 46757 Riguarda ancheart. 18-bis d.l. 145/2024art. 6 d.lgs. 142/2015art. 18 d.l. 145/2024
Straniero - Immigrazione - Trattenimento presso centri di permanenza per i rimpatri (CPR) - Misura che attiene alla sfera della libertà personale - Rinvio a fonte subordinata (d.P.R.) e ad atti amministrativi (provvedimenti del prefetto) per la disciplina dei modi del trattenimento - Violazione della riserva assoluta di legge relativa alle restrizioni della libertà personale - Impossibilità, per la Corte costituzionale, di rimuovere il vulnus riscontrato, in assenza di una soluzione costituzionalmente adeguata - Necessità di una urgente e complessiva riforma di sistema, che assicuri i diritti fondamentali e la dignità dei soggetti trattenuti - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).
In una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere – che pertiene alla libertà personale – (come, ad esempio, il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri) la fonte primaria, alla luce dell’art. 13, secondo comma, Cost., deve prevedere non solo i «casi», ma, almeno nel loro nucleo essenziale, i «modi» nei quali la relativa misura può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto. (Precedenti: S. 25/2023 - mass. 45425; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 180/2018 - mass. 40204; S. 238/1996 - mass. 22598).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Roma, sez. stranieri, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU, dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non disciplina puntualmente i «modi» del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri. La disposizione censurata è inidonea a definire, in modo sufficientemente preciso, i diritti delle persone trattenute nel periodo in cui sono private della libertà personale. Nemmeno il richiamo all’art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 soddisfa la riserva assoluta di legge, dal momento che non solo la disposizione richiamata non è un atto con forza e valore di legge, ma la stessa rimette, a sua volta, la definizione dei modi del trattenimento ad atti del prefetto, sentito il questore della provincia ove è ubicato il singolo CPR. Il legislatore, rimettendo pressoché l’intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali, è venuto meno all’obbligo positivo di disciplinare con legge i «modi» di limitazione della libertà personale, eludendo la funzione di garanzia della riserva assoluta di legge. Né può rinvenirsi, nemmeno nelle direttive UE, una disciplina completa e puntuale che possa delimitare la discrezionalità dell’amministrazione nel prescegliere i «modi» del trattenimento. Nonostante sussista tale vulnus, tuttavia, gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale non permettono di rimediarvi, non rinvenendosi nell’ordinamento una soluzione adeguata a colmare detta lacuna mediante l’espansione di differenti regimi legislativi: non può, infatti, offrire precisi punti di riferimento l’ordinamento penitenziario, dal momento che la detenzione amministrativa presso il CPR è estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio. Ricade, perciò, sul legislatore l’ineludibile dovere di introdurre una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell’amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni; esigenza tanto più urgente in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale. (Precedente: S. 22/2022 - mass. 44588).
sentenza 96/2025massima n. 46902 Libertà personale - In genere - Necessità di predisporre rimedi giurisdizionali a presidio della legittimità e delle modalità applicative delle misure limitative - Possibile ricorso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. e all'art. 700 cod. proc. civ., quale strumento minimo della giurisdizione costituzionalmente necessaria (nel caso di specie: inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, delle questioni relative all'omessa previsione, all'interno della disciplina del trattenimento dello straniero presso i CPR, dei rimedi giurisdizionali a presidio della legittimità e delle modalità applicative delle misure limitative della libertà personale; conseguente necessità che il legislatore intervenga a definire, oltre ai modi del trattenimento, anche una più immediata ed efficace tutela processuale). (Classif. 142001).
Lo statuto costituzionale della libertà personale comprende l’esistenza di rimedi giurisdizionali a presidio non soltanto della legittimità delle misure limitative, ma anche delle modalità con cui esse sono applicate, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost. Tra questi, l’art. 700 cod. proc. civ. fornisce una tutela cautelare anticipatoria residuale e atipica, seppur sempre in rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall’art. 24 Cost. e con gli effetti della sentenza di merito cui i provvedimenti d’urgenza sono indirizzati, ferma la stabilità assicurata dall’art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ. L’utilizzo di tali provvedimenti è, infatti, diffuso proprio con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive inquadrabili nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, non comprimibili a opera del potere amministrativo, ponendosi, rispetto ad essi, come strumento minimo della giurisdizione costituzionalmente necessaria, che deve, cioè, essere indispensabilmente attribuita al giudice, in forza degli artt. 24 e 111 Cost. (Precedenti: S. 76/2025; S. 143/2022; S. 253/1994 - mass. 20734; S. 103/1979).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Roma, sez. stranieri, in riferimento agli artt. artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui, non disciplinando puntualmente i «modi» del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri, omette di individuare l’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità dei modi di restrizione della libertà personale e rinvia pressoché integralmente alle fonti subordinate. Se è vero che la mancata definizione dei «modi» del trattenimento determina la mancata definizione di una disciplina volta ad approntare una tutela specifica delle posizioni soggettive dei soggetti trattenuti nei CPR, in presenza di condotte dell’amministrazione lesive della libertà personale può, in ogni caso, operare, oltre alla tutela prevalentemente riparatoria e compensativa offerta dal principio del neminem laedere ex art. 2043 cod. civ., il rimedio dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. Infatti, violazioni o limitazioni della libertà personale o di altri diritti fondamentali non oggetto di specifica disciplina da parte del t.u. immigrazione, subite da chi sia trattenuto presso un CPR, attentando a situazioni soggettive di contenuto non patrimoniale, e potendo essere causa di pregiudizi irreparabili, giustificano il ricorso a detta tutela preventiva cautelare. Tuttavia, questa sconta la mancanza sia di una puntuale disciplina legislativa dei diritti di cui è titolare la persona trattenuta sia di una specifica disciplina processuale per la loro tutela; per cui l’invito urgente al legislatore all’adozione, con fonte primaria, delle modalità del trattenimento, dovrà conseguire pure la definizione di una più immediata ed efficace tutela processuale, anche attraverso l’individuazione del giudice competente e la predisposizione di un modulo procedimentale nel quale il trattenuto possa agire direttamente).
sentenza 96/2025massima n. 46903 Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria applicabilità delle disposizioni censurate nel giudizio a quo in via effettiva, e non solo eventuale o successiva (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale su disposizioni statali, introdotte in sede di conversione di decreto-legge, che, per impugnare in cassazione la decisione della corte di appello sul provvedimento adottato dal questore in materia di trattenimento o proroga del richiedente protezione internazionale, o dello straniero irregolare espulso, limitano i motivi all'eccesso di potere giurisdizionale e di violazione di legge penale, con esclusione del vizio di motivazione, ne fissano il termine in cinque giorni e definiscono, altresì, il regime intertemporale delle nuove disposizioni processuali, fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). (Classif. 112005).
La rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente – e non solo eventualmente o solo successivamente – applicabili nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 140/2018 - mass. 41934; S. 20/2018 - mass. 39783; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 184/2017 - mass. 39996).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 5, par. 1, lett. f, e 4, CEDU, all’art. 9 della direttiva 2013/33/UE, all’art. 26 della direttiva 2013/32/UE, e agli artt. 6, 18 e 47 CFDUE, degli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e 2, e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui prevedono – quanto agli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e n. 2 – che il provvedimento emesso dalla corte d’appello in materia di trattenimento, o sua proroga, del richiedente protezione internazionale o dello straniero irregolare espulso, è impugnabile con ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla sua comunicazione, per i soli motivi di eccesso di potere giurisdizionale e violazione di legge penale di cui all’art. 606, comma 1, lett. a, b e c, cod. proc. pen. con esclusione del vizio di motivazione, e che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005, nel testo risultante dalla sentenza n. 39 del 2025 e non, quindi, come in precedenza, semplicemente con ricorso per cassazione; nonché – quanto all’art. 19 – nella parte in cui si stabilisce che le disposizioni processuali introdotte si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La disciplina del processo di legittimità non può trovare applicazione nei giudizi principali, nei quali i rimettenti, investiti della decisione sulla richiesta di convalida della proroga del trattenimento di persone straniere richiedenti protezione internazionale, devono giudicare secondo il rito di prima istanza, onde è del tutto prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che regolano il grado di giudizio successivo; di converso, le questioni sollevate sul regime intertemporale risultano prive di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza).
Riguarda ancheart. 18 d.l. 145/2024art. 6 d.lgs. 142/2015art. 18-bis d.l. 145/2024art. 19 d.l. 145/2024
Straniero - Immigrazione - Violazione delle misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) disposte dal questore (nel caso di specie: obbligo di firma) - Previsione di una multa da 3.000 a 18.000 euro, anziché dell'ammenda nella misura inferiore ritenuta congrua - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa nonché dei principi di proporzionalità e gradualità della pena - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 245003).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Livorno in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede la multa da 3.000 a 18.000 euro, anziché l'ammenda e nella misura inferiore ritenuta congrua. Nel denunciare la manifesta eccessività del trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata per la violazione delle misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (nella specie: l'obbligo di firma), il rimettente indica come tertia comparationis l'art. 14, comma 5-ter, t.u. immigrazione e l'art. 650 cod. pen. La prima di tali fattispecie commina tuttavia una sanzione meno elevata nel massimo (15.000 euro) ma più gravosa, addirittura doppia, nel minimo (6.000 euro), il che comporterebbe, ove la questione fosse accolta, un aggravamento del vizio prospettato. La contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità non costituisce invece idoneo tertium comparationis rispetto alle disposizioni del citato t.u. che sanzionano violazioni dello straniero sottoposto ad espulsione per la particolare rilevanza del bene giuridico da esse tutelato (controllo e gestione dei flussi migratori); la richiesta di sostituire all'attuale trattamento solo la pena pecuniaria si risolve inoltre nella creazione di una cornice edittale del tutto nuova, non riconducibile ad alcuna soluzione "costituzionalmente adeguata". Dalla eterogeneità dell'art. 650 cod. pen. discende l'infondatezza anche della censura formulata in riferimento al diritto di difesa per la mancata possibilità di accesso all'oblazione, che deriva dalla configurazione della fattispecie in esame come delitto anziché come contravvenzione. (Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44716; S. 28/2022 - 44616; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 222/2018 - mass. 40937; O. 52/2008 - mass. 32179; O. 354/2007 - mass. 31746; O. 167/2007 - mass. 31299; S. 22/2007 - mass. 30978).
sentenza 39/2023massima n. 45421 Straniero - Espulsione amministrativa - Misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso l'ufficio della forza pubblica territorialmente competente - Giudizio di convalida presso il giudice di pace - Necessità che avvenga in udienza con la partecipazione del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio - Omessa previsione - Denunciata violazione delle garanzie in materia di libertà personale nonché del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 14, comma 1- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d ), n. 2), del d.l. n. 89 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 129 del 2011, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione all'ufficio della forza pubblica territorialmente competente si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio. Non è incompatibile con gli evocati parametri il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare, vista la sua più limitata incidenza sulla libertà personale non soltanto rispetto all'arresto e al fermo di polizia, ma anche rispetto al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) e all'accompagnamento coattivo alla frontiera, la cui convalida avviene, invece, in udienza, con la partecipazione necessaria di un difensore. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida dell'obbligo di presentazione all'ufficio della forza pubblica territorialmente competente, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l'esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite dell'eventuale "manifesta illegittimità" di quest'ultimo e dell'eventuale sussistenza di ragioni ostative all'espulsione. ( Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2004, n. 222 del 2004 e n. 144 del 1997 ).
Riguarda ancheart. 3 d.l. 89/2011
Straniero - Norme varie in materia di immigrazione - Disposizioni approvate da un Parlamento "di cui risulta dubbia la legalità ovvero la legittimità costituzionale della sua investitura" - Asserita "non prescrittività" di disposizioni adottate da un Parlamento illegittimamente formato - Carente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis (così come inserito dall'art. 1, comma 16, lett. a , della legge n. 94 del 2009) e 14, commi 5- quater e 5- bis (già inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. b , della legge n. 189 del 2002 e sostituiti rispettivamente dai numeri 6 e 4 della lett. d del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono le norme incriminatrici dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo, oggetto della cognizione nei giudizi a quibus , approvate da un Parlamento di cui risulta dubbia la legalità ovvero la legittimità costituzionale della sua investitura. Infatti, il remittente si è esclusivamente limitato, in termini puramente assiomatici, a far cenno alla circostanza che, nei giudizi principali, si procede a carico di due cittadini extracomunitari per i predetti reati e ad asserire che le questioni sarebbero «rilevanti perché, se accolte, comporterebbero l'assoluzione del prevenuto». Pertanto, nell'ordinanza di rimessione manca ogni specifico riferimento - atto a permettere la necessaria verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso sia in rapporto alle singole censure - alle vicende concrete che hanno dato origine alle imputazioni ed alla loro effettiva riconducibilità ai paradigmi punitivi considerati. - Sul requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v. le citate ordinanze nn. 175/2013, 84/2013 e 65/2013.
sentenza 57/2014massima n. 37791 Riguarda ancheart. 13 legge 189/2002art. 1 legge 94/2009art. 3 d.l. 89/2011art. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Espulsione amministrativa - Udienza di convalida del provvedimento - Previsione che il procedimento abbia luogo con il supporto delle questure ed in locali idonei da queste messi a disposizione del giudice di pace - Modalità per l'individuazione dei Centri di identificazione ed espulsione da parte del Ministero dell'interno, di concerto con altri ministri - Denuncia di inconvenienti di mero fatto - Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per denuncia di inconvenienti di mero fatto e per carenza di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 5- ter , (come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004) e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 5 CEDU, nella parte in cui, in materia di espulsione amministrativa dello straniero, prevedono, rispettivamente, che, per assicurare la tempestività del procedimento di convalida del provvedimento, le questure forniscano al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo e che, nei particolari casi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno. Infatti, le diverse doglianze sono prospettate dal giudice a quo in termini generici e onnicomprensivi, risolvendosi, quindi, in questioni di mero fatto del tutto avulse dai vizi ascrivibili alle disposizioni denunciate e, quindi, insuscettibili di formare oggetto di un dubbio di legittimità costituzionale. Inoltre, l'ordinanza di rimessione risulta carente nella motivazione in punto di rilevanza, in quanto è assente una qualche palese interferenza tra gli "inconvenienti" additati e i dubbi manifestati a proposito delle contrapposte richieste avanzate dalle parti all'esito dell'udienza nel giudizio a quo . - Per la manifesta inammissibilità di analoga questione sollevata dallo stesso rimettente, siccome proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, si veda la citata ordinanza n. 109/2010.
sentenza 93/2014massima n. 37868 Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 d.l. 241/2004
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio e celebrazione del giudizio con rito direttissimo - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali nonché inosservanza del divieto di discriminazione tra cittadini e stranieri ex art. 14 della CEDU - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 3, primo comma; 13, primo, secondo e terzo comma; 10, in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; 24, secondo comma; 97, primo comma, e 111, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione - dell'art. 14, commi 5- ter e 5- quinquies , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui dispone - nel testo vigente all'epoca in cui sono state emesse le ordinanze di rimessione, vale a dire tra il gennaio 2003 ed il maggio 2004, ancorchè esse siano pervenute presso la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2010 - nei confronti dello straniero accusato del reato di cui al citato comma 5- ter , che si proceda obbligatoriamente all'arresto ed alla celebrazione del giudizio con rito direttissimo. Invero, in epoca successiva alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, per un verso, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal comma 5- ter del medesimo art. 14 fosse obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto (sentenza n. 223 del 2004); per altro verso, in epoca ancora successiva, attraverso la riforma del comma 5- ter del citato art. 14, il legislatore ha configurato la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento quale delitto punito con la pena della reclusione fino a quattro anni (art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271), e dunque quale fattispecie suscettibile dell'applicazione di una misura custodiale a norma dell'art. 280, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, con la conseguenza che la rinnovata previsione di arresto obbligatorio, recata dal successivo comma 5- quinquies , risulta connessa alla sostanziale modificazione della fattispecie di reato cui si riferisce. Pertanto, gli indicati mutamenti del quadro normativo impongono la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. In ordine alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal comma 5- ter del medesimo art. 14 fosse obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, v. la richiamata sentenza n. 223 del 2004. In ordine agli indicati mutamenti del quadro normativo che, sulla specifica questione in esame, impongono la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata, v., con riguardo a numerose fattispecie analoghe, le richiamate ordinanze n. 332 del 2004 e nn. 97, 368, 369, 372, 375 del 2005.
Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati - Punibilità dell'inottemperanza nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo» - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto alla libertà personale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 14, comma 5- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lett. m ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo». Invero, successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 359 del 2010 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, «nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5- ter , sia punita nel solo caso che abbia luogo "senza giustificato motivo"», con la conseguenza che, in ragione dell'efficacia ex tunc con la quale la disposizione censurata è stata espunta, la questione sollevata è divenuta priva di oggetto e, per tale ragione, va dichiarata inammissibile.
Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto alla libertà personale - Sopravvenute variazioni del quadro normativo - Necessità di valutare la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionali, sollevate in relazione agli artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 14, comma 5- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. m ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), anche in relazione all'art. 14, comma 5- ter , dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui prevede una distinta e ripetuta punizione per lo straniero il quale, dopo una condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati. Invero, successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, sono intervenute rilevanti variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere. In proposito, assume innanzitutto rilievo la sentenza pronunciata il 28 aprile 2011 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-61/11 PPU, relativamente agli effetti prodottisi nell'ordinamento nazionale dopo l'inutile scadenza, in data 24 dicembre 2010, del termine per l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»: con tale pronuncia, la Corte di giustizia ha dichiarato che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo», specificando come il giudice nazionale debba tenere debito conto, al riguardo, «del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Ulteriore variazione del quadro normativo, almeno in costanza del termine per la relativa conversione, è poi rappresentata dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), in vigore dal 24 giugno 2011, i cui artt. 3, comma 1, lettera d ), numero 5, e 3, comma 1, lettera d ), numero 6 hanno sostituito, rispettivamente, i commi 5- ter e 5- quater del d.lgs. n. 286 del 1998, sanzionando con la sola pena della multa tanto la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore, quanto (sia pure in misura edittale più elevata) il fatto di inottemperanza concernente un ordine di allontanamento emesso dopo l'accertamento di una precedente ed analoga condotta. Da tanto consegue che spetta al giudice rimettente, anche in base alla vigente disciplina della successione di norme penali nel tempo, valutare la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate circa la possibile reiterazione di condanne, nei confronti di stranieri raggiunti da provvedimento di espulsione, per fatti di inottemperanza a ripetuti ordini di allontanamento.
Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza di reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di residualità delle misure restrittive della libertà personale - Jus superveniens sostitutivo della disposizione impugnata - Necessaria verifica della perdurante rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dell'art. 14, comma 5- quinquies , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio del cittadino extracomunitario denunciato per il delitto di cui all'art. 14, comma 5- ter , del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998. Invero, successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, sono intervenute rilevanti variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere, nonché la sostituzione della stessa norma censurata. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU - avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010 - , affermando che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo» ed, ancora, che è compito del giudice nazionale «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5- ter , di tale decreto legislativo», tenendo altresì in debito conto il principio «dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Inoltre, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. d ), numero 5, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), in vigore dal 24 giugno 2011, sicché, secondo il testo vigente, la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore è sanzionata mediante la sola pena della multa. Infine, anche la disposizione processuale contenuta nell'art. 14, comma 5- quinquies , è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. d ), numero 8, del citato d.l. n. 89 del 2011, con l'effetto di sottoporre i procedimenti per i reati di cui agli articoli 14, commi 5- ter e 5- quater alla disciplina contenuta negli artt. 20- bis , 20- ter e 32- bis , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468). Pertanto, a fronte del richiamato ius superveniens , anche alla luce dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la legittimità della misura precautelare sottoposta al suo giudizio.
Straniero - Configurazione come delitto della mera inottemperanza dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento, continui a permanere nel territorio dello Stato - Previsione della pena della reclusione fino a cinque anni - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità della pena nonchè dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali - Sopravvenuta incompatibilità con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea interpretativa della disciplina comunitaria - Sopravvenuta modifica normativa della disciplina impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 3, 11, 27 e 117 della Costituzione - dell'art. 14, comma 5- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) nella parte in cui - in contrasto con la direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare») - configura come delitto la mera inottemperanza dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5- ter e 5- bis , continui a permanere nel territorio dello Stato, e comunque nella parte in cui prevede, per tale delitto, la pena della reclusione fino a cinque anni. Invero, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, sono intervenute rilevanti variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere, nonché la sostituzione della stessa norma censurata. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU - avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010 - , affermando che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo» ed, ancora, che è compito del giudice nazionale «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5- ter , di tale decreto legislativo», tenendo altresì in debito conto il principio «dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Inoltre, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998 è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera d ), numero 6, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2011, n. 129, sicché, secondo il testo vigente, la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso in applicazione del terzo periodo del novellato comma 5- ter - e cioè dopo l'accertamento della mancata osservanza, da parte dello straniero, di una precedente intimazione a lasciare il territorio dello Stato - è sanzionata mediante la sola pena della multa. Pertanto, considerato che, relativamente alla norma censurata, si sono succedute nel tempo due vicende modificative - costituite, rispettivamente, dalla incompatibilità sopravvenuta con la disciplina comunitaria e dalla successiva riforma, con la sostituzione di pene pecuniarie alla sanzione detentiva originariamente comminata - e che il richiamato ius superveniens , alla luce dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, pone la questione della perdurante applicabilità della norma incriminatrice contenuta nel testo previgente dell'art. 14, comma 5- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, va rimessa ai giudici a quibus la valutazione circa l'attuale rilevanza delle questioni sollevate.
Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Applicazione di sanzioni penali detentive per il solo fatto dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento impartito dal questore - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'ordinamento comunitario - Sopravvenute vicende modificative della norma censurata - Necessità di valutare la perdurante rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 5, primo comma, lettera f) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Convenzione edu) - dell'art. 14, comma 5- ter , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede l'irrogazione di una sanzione penale per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento notificato in esecuzione del decreto di espulsione. Invero, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, sono intervenute rilevanti variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere, nonché la sostituzione della stessa norma censurata. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU - avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010 - , affermando che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo» ed, ancora, che è compito del giudice nazionale «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5- ter , di tale decreto legislativo», tenendo altresì in debito conto il principio «dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Inoltre, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. d ), numero 5, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), in vigore dal 24 giugno 2011, sicché, secondo il testo vigente, la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore è sanzionata mediante la sola pena della multa. Pertanto, considerato che, relativamente alla norma censurata, si sono succedute nel tempo due vicende modificative - costituite rispettivamente dalla incompatibilità sopravvenuta con la disciplina comunitaria e dalla successiva riforma, con la sostituzione di pene pecuniarie alla sanzione detentiva originariamente comminata - e che il richiamato ius superveniens , alla luce dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, pone la questione della perdurante applicabilità della norma incriminatrice contenuta nel testo previgente dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, va rimessa al giudice a quo la valutazione circa l'attuale rilevanza delle questioni sollevate. .
Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Difetto di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5- ter e 5- quinquies , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 Cost., nella parte in cui configura la fattispecie delittuosa dell'indebito trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato e l'arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto. Premesso che questioni identiche a quelle odierne sono state già dichiarate inammissibili con la sentenza n. 236 del 2008; dalle ordinanze di rimessione emerge che i giudici a quibus hanno disposto l'immediata liberazione degli arrestati per la ritenuta carenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato loro contestato. Pertanto, avendo i rimettenti già escluso la possibilità di convalidare gli arresti eseguiti, l'esito del presente giudizio incidentale di legittimità non può spiegare alcun effetto nei giudizi principali. Per l'inammissibilità di identiche questioni di legittimità costituzionale, in quanto prive di rilevanza, v. la citata sentenza n. 236/2008.
sentenza 54/2010massima n. 34355 Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già destinatario del provvedimento di espulsione e di un nuovo ordine di allontanamento ai sensi dei commi 5- bis e 5- ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato - Punibilità dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento nel solo caso che abbia luogo «senza giustificato motivo», secondo quanto già previsto per la condotta di cui al suddetto comma 5- ter - Mancata previsione - Irragionevole differenziazione normativa di situazioni identiche - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Carta (con assorbimento delle ulteriori censure di illegittimità costituzionale proposte dal giudice rimettente), l'art. 14, comma 5- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, quando ricorra un «giustificato motivo», la punibilità dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5- ter e 5- bis , continui a permanere nel territorio dello Stato. La comparazione tra la norma censurata e quella contenuta nel comma 5- ter del medesimo art. 14, che sanziona l'ipotesi di inosservanza del primo ordine di allontanamento, evidenzia che, a fronte di una sostanziale identità della condotta incriminata (consistente, allo stesso modo, nella permanenza nel territorio dello Stato da parte dello straniero al quale sia stato impartito dal questore l'ordine di allontanarsi), la norma censurata presenta, quale duplice elemento di differenziazione, per un verso, l'aumento della pena nel suo valore massimo (cinque anni di reclusione, in confronto ai quattro previsti dal comma precedente), e, per altro verso, soprattutto la mancata riproduzione dell'espressione «senza giustificato motivo», presente invece nella norma incriminatrice contenuta nello stesso comma 5-ter e che, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell'ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), esclude la configurabilità del reato. Il fatto che l'omissione cui si riferisce la norma censurata faccia seguito ad altra omissione dello stesso genere non incide sul nucleo essenziale della descrizione legislativa della condotta illecita, che resta uguale nella prima e nella seconda ipotesi ed, al contempo, le ragioni, di natura sociale e umanitaria, che sostengono la scelta del legislatore di prevedere la clausola di salvezza «del giustificato motivo», si attagliano al caso in cui lo straniero continui a permanere nel territorio nazionale, dopo un ulteriore ordine di allontanamento. Pertanto, stante l'omogeneità tra la norma considerata quale tertium comparationis rispetto alla norma oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, è manifestamente irragionevole, perché vìola il principio di eguaglianza, che una situazione ritenuta dalla legge idonea ad escludere la punibilità dell'omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel tempo, senza responsabilità del soggetto destinatario dell'ordine di allontanamento, o che il verificarsi di una nuova situazione ostativa, in sé e per sé idonea ad integrare l'ipotesi di un «giustificato motivo», sol perché intervenuta in un secondo momento, non abbia rilevanza ai fini del suo riconoscimento come elemento negativo del fatto di reato.
Riguarda ancheart. 1 legge 94/2009
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione da uno a quattro anni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della stessa - Questioni identiche ad altre già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili - Mancata prospettazione di nuovi o diversi motivi di censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5- ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5- bis. Infatti, le questioni sono sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate inammissibili con la sentenza n. 22 del 2007, e manifestamente inammissibili con le ordinanze numeri 167 e 354 del 2007 e numeri 52 e 273 del 2008, e i provvedimenti di rimessione non prospettano alcun nuovo elemento di valutazione che induca a discostarsi dalle conclusioni raggiunte e più volte ribadite. - V., citati, i precedenti specifici di cui alla sentenza n. 22/2007 e alle ordinanze n. 167 e 354/2007 e n. 52 e 273/2008.
sentenza 7/2009massima n. 33116 Riguarda ancheart. 1 legge 271/2004
Straniero - Espulsione amministrativa - Configurazione come reato della condotta di chi, dopo essere stato espulso ex art. 14, comma 5- ter , d.lgs. n. 286/1998, viene trovato nel territorio dello Stato - Mancato inserimento, nella descrizione della fattispecie, della clausola "senza giustificato motivo" - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei principi di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quater , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, nel configurare come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel territorio dello Stato dopo essere stato espulso ai sensi del precedente comma 5- ter , non contiene la clausola "senza giustificato motivo". Premesso che le scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione delle fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili solo in caso di irragionevolezza, appare evidente l'eterogeneità tra la fattispecie censurata e quella, posta a raffronto, del reato di indebita inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, poiché, mentre in questo caso si è di fronte ad un comportamento omissivo, nell'altro lo straniero, già resosi inottemperante all'ordine di allontanamento e successivamente espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera, è rientrato illegalmente nel territorio. Pertanto, a fronte della peculiarità della fattispecie, non appare irragionevole la scelta di non attribuire rilievo a circostanze diverse dalle esimenti di carattere generale. Va esclusa anche la violazione della finalità rieducativa della pena, prospettata dal rimettente come conseguenza automatica della presunta irragionevolezza. -Sulla discrezionalità legislativa in materia di configurazione delle fattispecie criminose e dei relativi trattamento sanzionatori v., citate, ex plurimis , sentenza n. 394/2006 e ordinanza n. 292/2006. -Sul confronto fra fattispecie necessariamente omogenee v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 71 e n. 30/2007. -Sulla formula "senza giustificato motivo" v., citata, sentenza n. 5/2004.
sentenza 41/2009massima n. 33174 Riguarda ancheart. 1 d.l. 241/2004
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Arresto obbligatorio - Denunciata contraddittorietà intrinseca nonché violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla libertà personale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di argomenti di censura nuovi o diversi da quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, e non meramente facoltativo, per il delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Infatti, identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 236 del 2008 e non sono stati addotti nuovi argomenti di censura, diversi da quelli già esaminati in precedenza. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 236/2008.
sentenza 67/2009massima n. 33232 Riguarda ancheart. 1 d.l. 241/2004