Art. 22Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002. Leggi il testo vigente →

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalita' della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverra' sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

Testo vigente dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

21 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 4 giugno 2026oggiper 3 mesiin vigore
  2. 18 dicembre 20254 giugno 2026per 6 mesi
  3. 2 dicembre 202518 dicembre 2025per 16 giorni
  4. 4 ottobre 20252 dicembre 2025per un mese
  5. 11 dicembre 20244 ottobre 2025per 10 mesi
  6. 11 ottobre 202411 dicembre 2024per 2 mesi
  7. 17 novembre 202311 ottobre 2024per 11 mesi
  8. 6 maggio 202317 novembre 2023per 7 mesi
  9. 11 marzo 20236 maggio 2023per un mese
  10. 4 dicembre 201811 marzo 2023per 4 anni
  11. 5 luglio 20184 dicembre 2018per 5 mesi
  12. 6 aprile 20145 luglio 2018per 4 anni
  13. 22 febbraio 20146 aprile 2014per un mese
  14. 23 agosto 201322 febbraio 2014per 6 mesi
  15. 9 agosto 201223 agosto 2013per un anno
  16. 18 luglio 20129 agosto 2012per 22 giorni
  17. 8 agosto 200918 luglio 2012per 3 anni
  18. 26 luglio 20088 agosto 2009per un anno
  19. 1 gennaio 200326 luglio 2008per 6 anni
  20. 10 settembre 20021 gennaio 2003per 4 mesi
  21. 18 agosto 199810 settembre 2002per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art22 · fonte su Normattiva