Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Mancata estensione ai giovani adulti ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive, e ai conviventi con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno, ove sussistano i requisiti di reddito e alloggio - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona, da garantire in condizioni di parità anche allo straniero, nonché del diritto all'unità familiare e del principio di tutela della famiglia - Questioni prive di rilevanza nei giudizi 'a quibus', ove non si deve fare applicazione delle norme in tema di ricongiungimento - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare i giovani adulti stranieri, ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive e i cittadini stranieri, conviventi col coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito. Infatti, il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.
Riguarda ancheart. 30 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero e apolide - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute totalmente invalidante - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico, del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni - Sopravvenuta modificazione della norma censurata, ininfluente sulla condizione prevista per il ricongiungimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente - Necessità - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale», la modificazione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera e ), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, non incide sui termini della questione, permanendo anche nella formulazione attuale - ai fini dell'esercizio del suddetto diritto - la necessità dell'accertamento che lo stato di bisogno del figlio maggiorenne di cui si chiede il ricongiungimento sia determinato dalle sue condizioni di salute.
Straniero e apolide - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute totalmente invalidante - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico, del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale». Posto che il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio dello Stato sulla base di scelte che tengano conto di un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute, mentre deve escludersi la denunciata disparità di trattamento fra la disciplina riservata al ricongiungimento del genitore - per il quale sarebbe sufficiente l'assenza di figli nel Paese di origine che possano provvedere al suo sostentamento - e quella prevista per il figlio maggiorenne - per il quale è richiesto che lo stato di bisogno sia determinato da ragioni di salute che impediscono permanentemente di provvedere alle proprie esigenze di vita -, trattandosi di situazioni eterogenee, potendosi solo per il figlio maggiorenne ragionevolmente ritenersi che l'eventuale situazione di dipendenza economica dal proprio genitore sia legata a fattori contingenti e quindi destinata a risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi irreversibilmente la capacità lavorativa. - Sul diverso grado di tutela del diritto all'unità familiare allorquando vengano in rilievo le posizioni dei figli minorenni e quelle dei figli maggiorenni, v. la citata sentenza n. 224/2005 e le ordinanze nn. 232/2001, 464/2005, 368/2006.
Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Limitazione ai soli figli maggiorenni a carico, incapaci di provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale - Omessa estensione ai «giovani adulti» ancora a carico dei familiari per ragioni obiettive - Dedotta violazione di diritto fondamentale della persona, dei principi di tutela dell'unità familiare e di tutela della famiglia, nonché dell'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo - Lamentata irragionevolezza - Questione priva di rilevanza in quanto concernente norma non applicabile nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione la legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare in favore di figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, senza estendere analogo diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive». Poiché nel giudizio a quo è impugnato un decreto di espulsione, il rimettente non deve fare applicazione della norma che disciplina il ricongiungimento familiare.
STRANIERO - FIGLIO MAGGIORENNE, IRREGOLARMENTE PRESENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO, A CARICO DEI FAMILIARI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO - DIVIETO DI ESPULSIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b- bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare rispettivamente i divieti di espulsione dello straniero e i casi di ricongiungimento familiare, non prendono in considerazione la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, che, per ragioni oggettive, vivano a carico dei parenti a loro volta titolari di permesso di soggiorno. Quanto alla censura relativa all'art. 19, il giudice a quo si è limitato ad affermare apoditticamente l'impossibilità per il ricorrente di svolgere attività lavorativa a causa di "ragioni oggettive", ma da tale prospettazione risulta impossibile ogni valutazione dell'effettiva rilevanza della questione di costituzionalità, non essendo sufficiente affermare che tali ragioni derivano dal fatto che il ricorrente si trova irregolarmente sul territorio dello Stato. Quanto alla censura relativa all'art. 29, il rimettente, in quanto chiamato a giudicare della legittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non deve fare applicazione della norma, che attiene al procedimento relativo al ricongiungimento familiare. > >- Sull'impossibilità di invocare il diritto all'unità familiare in tutti i casi di ricongiungimento tra genitori e figli maggiorenni v., citata, sentenza n. 224/2005.
Riguarda ancheart. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
STRANIERO - DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON ENTRAMBI I GENITORI DELLO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ DA PARTE DI ENTRAMBI I GENITORI, E NON DI UNO SOLO DI ESSI, QUALORA GLI ALTRI FIGLI, TUTTORA NEL PAESE DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, SIANO IMPOSSIBILITATI AL LORO SOSTENTAMENTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non consente allo straniero di ottenere il ricongiungimento familiare con entrambi i genitori nel caso in cui solo uno di questi sia ultrasessantacinquenne ed il ricorrente abbia dimostrato che gli altri figli - che pure vivono nel Paese di origine o di provenienza - siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. La scelta del legislatore di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi è una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, risultando, altresì, privi di altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli, risulta del tutto ragionevole, in quanto il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale sulla base di scelte che tengano conto di un corretto bilanciamento dei valori in gioco. Quanto alla censura relativa all'asserita disparità di trattamento tra richiedenti il ricongiungimento che abbiano fratelli e richiedenti che invece ne siano sprovvisti, essa è stata già dichiarata infondata dalla Corte, avuto riguardo alla diversità delle situazioni poste a raffronto, che giustifica una disciplina differente, mentre la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 10 della Costituzione - nei termini in cui è stata prospettata - risulta priva di autonoma connotazione. - Su analoghe questioni, relative al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori, v. sentenza n. 224/2005 e ordinanze n. 464/2005 e n. 232/2001.
STRANIERO - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - REQUISITI - DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO RIENTRANTE NEI PARAMETRI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA IMPLICANTE ESERCIZIO DI DISCREZIONALITÀ ESTRANEA AI POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, e 31 della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare "prevede che l'alloggio nella disponibilità dello straniero debba rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica". Invero, l'accoglimento delle questioni poste dal giudice a quo presupporrebbe l'esercizio di una discrezionalità estranea ai poteri della Corte, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la valutazione positiva del requisito inerente la disponibilità dell'alloggio, quale condizione oggettiva per l'esercizio del diritto al ricongiungimento.
STRANIERO - RICONGIUNGIMENTO PER I GENITORI A CARICO - REQUISITI - ASSENZA DI ALTRI FIGLI NEL PAESE DI ORIGINE O DOCUMENTATA IMPOSSIBILITÀ DEGLI STESSI DI PROVVEDERE AL SOSTENTAMENTO DEI GENITORI ULTRASESSANTACINQUENNI - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE ALLA VITA FAMILIARE, INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA RICHIEDENTI, COMPRESSIONE DI DIRITTI INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 10 Cost., dell'art. 29, comma 1, lettera c), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. L’inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori: ma il principio contenuto nell'art. 29 Cost. non ha una estensione così ampia da ricomprendere tutte le ipotesi di ricongiungimento di figli maggiorenni e genitori, in quanto nel rapporto tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori l'unità familiare perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente garantito, aprendosi contestualmente margini che consentono al legislatore di bilanciare “l'interesse all'affetto” con altri interessi di rilievo. Le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 286 del 1998 tutelano il diritto dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato a mantenere l'unità del suo nucleo familiare, prevedendo la possibilità del ricongiungimento familiare che, nella sussistenza delle condizioni regolate dall'art. 29, può essere chiesto in particolare per il coniuge e per i figli minori a carico; il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», poiché sussiste in materia un'ampia discrezionalità legislativa limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, il che non è dato ravvisare nella scelta del legislatore del 2002 di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi sia una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, non avendo nemmeno altri figli nel paese di origine in grado di sostentarli: ciò vale anche per le ragioni di solidarietà familiare invocate dal rimettente, essendo anzi in tal caso ancora più ampio l’ambito di detta discrezionalità, in quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, potendosi ben adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza. Il diritto al godimento della vita familiare va garantito senza condizioni a favore dei coniugi e dei nuclei familiari con figli minori, mentre negli altri casi esso può anche subire restrizioni, purché nei limiti della ragionevolezza: tale limite non è superato nella previsione normativa denunciata, ove si consideri ad esempio l'ipotesi che vi siano altri figli nel paese d'origine e siano pertanto possibili altre forme di conservazione dell'unità familiare, essendo invece quel diritto garantito dalla legge, situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento, e non anche negli altri casi. Neppure è invocabile l'art. 10 Cost., in quanto «esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio». - Sulla garanzia della convivenza del nucleo familiare, cfr. sentenze n. 28/1995 e n. 203/1997. - La tutela del diritto dello straniero regolarmente soggiornante in Italia a mantenere l’unità del nucleo familiare nel d. d. lgs. n. 286 del 1998: ordinanza n. 232/2001. - L’art. 10 Cost. «esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio»: sentenza n. 32/1999.
Riguarda ancheart. 23 legge 189/2002
STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DI GENITORI ULTRASESSANTENNI, A CARICO DI STRANIERO REGOLARMENTE IN ITALIA - CONDIZIONI - ASSENZA DI ALTRI FIGLI NEL PAESE DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, O CON FIGLI CHE NON POSSONO ADEGUATAMENTE PROVVEDERE AL SOSTEGNO ANCHE PERSONALE, DEI GENITORI, PER “IMPOSSIBILITÀ DOVUTA A GRAVI MOTIVI DI SALUTE” - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEL DIRITTO FONDAMENTALE AD UNA VITA "DIGNITOSA ED INDIPENDENTE", NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA SUL PIANO GIURIDICO, ECONOMICO E SOCIALE, SANCITO DALLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA NON FONDATA - INIDONEITÀ DELLE NORME DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A FUNGERE DA PARAMETRO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ - EVOCAZIONE A PARAMETRO DI NORME DELLA COSTITUZIONE EUROPEA, NON ANCORA ENTRATE IN VIGORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, letti alla luce dell’art. 6 (recte, 8) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e degli artt. II-85 e II-93 della Costituzione per l’Europa, resa esecutiva con la legge 7 aprile 2005, n. 57, censurato nella parte in cui ammette il ricongiungimento allo straniero residente in Italia dei genitori ultrasessantacinquenni solo qualora gli altri figli, residenti all’estero, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. La medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 10 della Costituzione, è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 224 del 2005, nella quale si è affermato il principio, applicabile anche nella specie, che l’inviolabilità del diritto all’unità familiare deve avere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e i figli minori, ma non ha un’estensione così ampia da ricomprendere anche le ipotesi di ricongiungimento dei figli maggiorenni o dei genitori, in quanto, nel rapporto fra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori l’unità familiare perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente garantito e, contestualmente, si aprono margini che consentono al legislatore di bilanciare l’interesse all’affetto con altri interessi di rilievo. In tal senso, il legislatore può legittimamente porre dei limiti all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale, poiché sussiste in materia un’ampia discrezionalità limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, il che non è dato ravvisare nella decisione di circoscrivere il ricongiungimento ai casi in cui vi sia una effettiva e grave situazione di bisogno dei familiari che non possono autonomamente soddisfare le proprie esigenze primarie di vita. - Sul bilanciamento tra interesse dello Stato a regolamentare l’ingresso degli stranieri in Italia e il diritto degli stranieri all’unità familiare v., citata, sent. n. 232 del 2001. - La sent. n. 120 del 1967, citata, ha affermato che l’art. 3 della Costituzione può essere riferito agli stranieri solo laddove si deduca che la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza involga diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo, il che è da escludere con riguardo al rapporto con i figli maggiorenni. - La sent. n. 15 del 1982, citata, ha affermato che l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non assume valore di norma parametro.
Immigrazione - Straniero - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizioni - Incapacità del figlio a provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti una invalidità totale - Esclusione di altre condizioni - Lamentata lesione del diritto alla famiglia ed all’unità familiare, dei diritti inviolabili dell’uomo, contrasto con i principi di solidarietà politica, economica e sociale - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta, difetto di motivazione in relazione ai parametri invocati e mancata individuazione in modo univoco dell’intervento richiesto alla corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 23, comma 1, della legge n. 189 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui prevede il ricongiungimento familiare coi figli maggiorenni nel solo caso in cui essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti una invalidità totale. Il rimettente, infatti, oltre a non esprimere in modo univoco quale sia l’intervento richiesto alla Corte, non descrive in modo sufficiente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio ed omette, in particolare, di dare conto di alcuni punti essenziali, quali la ricorrenza nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall’art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998 per ottenere il ricongiungimento familiare, non consentendo quindi alla Corte di valutare la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 141/2003 e n. 526/2002.
Riguarda ancheart. 23 legge 189/2002