Art. 104 — determinazione del valore locativo
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Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto. E' fitto reale quello risultante da contratto scritto regolarmente registrato: e' presunto in ogni altro caso. Il fitto reale non puo', in ogni caso, essere inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dell'imposta fabbricati per i locali dati in fitto. L'accertamento del fitto presunto e' fatto dal comune tenuto conto dei valori locativi correnti. Se pero' i locali, per i quali deve determinarsi il valore locativo dovuto da chi li tiene a propria disposizione, hanno gia' formato oggetto, nell'attuale destinazione e stato, di accertamento da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte nel triennio anteriore, il reddito che sia stato definitivamente stabilito vale anche per l'applicazione dell'imposta sul valore locativo. Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti e cooperative, che godano del contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo e' ragguagliato all'interesse del 3,50 per cento sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo quale costo dell'abitazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 settembre 1933 · versione 0 su Normattiva