Art. 104determinazione del valore locativo

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Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto. E' fitto reale quello risultante da contratto scritto regolarmente registrato: e' presunto in ogni altro caso. Il fitto reale non puo', in ogni caso, essere inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dell'imposta fabbricati per i locali dati in fitto. L'accertamento del fitto presunto e' fatto dal comune tenuto conto dei valori locativi correnti. Se pero' i locali, per i quali deve determinarsi il valore locativo dovuto da chi li tiene a propria disposizione, hanno gia' formato oggetto, nell'attuale destinazione e stato, di accertamento da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte nel triennio anteriore, il reddito che sia stato definitivamente stabilito vale anche per l'applicazione dell'imposta sul valore locativo. ((I fitti reali o quelli presunti, accertati nei modi e termini prescritti dagli articoli 274 e seguenti, serviranno di base per l'applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo, anche se nel corso di questo, i detti fitti subiscano variazioni. L'imposta sara' intestata al capo famiglia, ancorche' il contratto risulti stipulato da altro componente la famiglia stessa. I componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta sul valore locativo dovuta per i locali nei quali abitano)). Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti e cooperative, che godano del contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo e' ragguagliato all'interesse del 3,50 per cento sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo quale costo dell'abitazione.

Testo vigente dal 22 settembre 1933 al 15 febbraio 1938 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art104 · fonte su Normattiva