Art. 104determinazione del valore locativo

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((Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto. E' fitto reale quello risultante da contratto scritto o da denunzia verbale d'affitto di cui all'art. 9 della tariffa allegato A (parte prima) alla legge del bollo approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni; e' presunto in ogni altro caso. Quando il fitto reale risulti inferiore a prezzi locativi correnti, e' in facolta' del Comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari. Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti o cooperative che godano il contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo e' normalmente ragguagliato all'interesse del 3,50 per cento sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo quale costo dell'abitazione, salvoche' il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali. In nessun caso il valore locativo puo' essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 6 aprile 1945 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art104 · fonte su Normattiva