Art. 104 — determinazione del valore locativo
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((Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto. E' fitto reale quello risultante da contratto scritto o da denunzia verbale d'affitto di cui all'art. 9 della tariffa allegato A (parte prima) alla legge del bollo approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni; e' presunto in ogni altro caso. Quando il fitto reale risulti inferiore ai prezzi locativi correnti, e' in facolta' del comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari. Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti o cooperative che godono il contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo e' normalmente ragguagliato all'interesse del 3,50% sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo, quale costo dell'abitazione, salvoche' il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali. Per le abitazioni i cui fitti sono bloccati ai sensi delle leggi in vigore e per quelle previste nel quarto comma, il comune, nello stabilire la tariffa dell'imposta, puo' fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato a norma dei comma precedenti fino all'importo di esso, in relazione alla data cui risale il fitto bloccato e ad ogni altra circostanza. Il comune puo' altresi' fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato in conformita' dei comma precedenti per il caso in cui il numero dei vani risulti eccessivo rispetto al numero dei conviventi. I coefficienti della maggiorazione, che non puo' superare la meta' del detto imponibile, sono graduati in ragione del rapporto fra il numero dei vani e quello dei conviventi. In nessun caso il valore locativo puo' essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore ai reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali)). 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
Testo vigente dal 6 aprile 1945 al 22 dicembre 2008 · versione 49 su Normattiva