Art. 107 — Riduzioni per figli a carico
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L'imposta e' dovuta sull'intero ammontare del fitto reale o presunto quando superi il limite di esenzione, ed e' ridotta del cinque per cento, che non puo' pero', in alcun caso, superare le lire cento per ogni figlio di eta' inferiore ai venti anni, convivente ed a carico.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 luglio 1937 · versione 0 su Normattiva