Art. 107Riduzioni per figli a carico

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L'imposta e' dovuta sull'intero ammontare del fitto reale o presunto quando superi il limite di esenzione, ed e' ridotta del cinque per cento, che non puo' pero', in alcun caso, superare le lire cento per ogni figlio di eta' inferiore ai venti anni, convivente ed a carico.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 luglio 1937 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art107 · fonte su Normattiva