Art. 107 — Riduzioni per figli a carico
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L'imposta e' dovuta sull'intero ammontare del fitto reale o presunto quando superi il limite di esenzione, ed e' ridotta del cinque per cento, che non puo' pero', in alcun caso, superare le lire cento per ogni figlio di eta' inferiore ai venti anni, convivente ed a carico. ((La riduzione per i figli a carico di cui al comma precedente viene effettuata in ragione: del 6% per ogni figlio di eta' inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico quando il numero dei figli e' almeno di cinque; del 7% per ogni figlio di eta' inferiore ai 21 anni convivente ed a carico, quando il numero dei figli e' almeno di sei; dell'8% per ogni figlio di eta' inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico, quando il numero dei figli e' almeno di sette. La riduzione non puo' superare, in ogni caso, L. 100 di imposta per ogni figlio a carico)).
Testo vigente dal 1 luglio 1937 al 15 febbraio 1938 · versione 21 su Normattiva