Art. 110-quaterabbandoni di abitazione che danno luogo a sgravio

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((L'abbandono di una o' piu' abitazioni da' diritto allo sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, per ciascuna delle abitazioni abbandonate, purche' sia denunziato entro tre mesi)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art110quater · fonte su Normattiva