Art. 110-quater — abbandoni di abitazione che danno luogo a sgravio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((L'abbandono di una o' piu' abitazioni da' diritto allo sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, per ciascuna delle abitazioni abbandonate, purche' sia denunziato entro tre mesi)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva