Art. 112 — Soggetto dell'imposta
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S'intende per famiglia, agli effetti dell'imposta, l'unione di piu' persone, strette da vincoli di parentela o di affinita', insieme conviventi nella stessa casa ed aventi patrimonio unico ed indiviso.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva