Art. 112 — Soggetto dell'imposta
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((S'intende per famiglia, agli effetti della imposta, l'unione di piu' persone, strette da vincoli di parentela o di affinita', che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unita' economica)).
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva