Art. 112Soggetto dell'imposta

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((S'intende per famiglia, agli effetti della imposta, l'unione di piu' persone, strette da vincoli di parentela o di affinita', che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unita' economica)).

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art112 · fonte su Normattiva