Art. 125 — Riparto dell'imposta fra due o piu' comuni
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Se il fondo in cui il bestiame dimora abitualmente fa parte del territorio di due o piu' comuni, l'imposta e' ripartita in proporzione della superficie di terreno situata in ciascun comune.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 11 dicembre 1960 · versione 0 su Normattiva