Art. 125 — Riparto dell'imposta fra due o piu' comuni
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Se il fondo in cui il bestiame dimora abitualmente fa parte del territorio di due o piu' comuni, l'imposta e' ripartita in proporzione della superficie di terreno situata in ciascun comune. 61
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 ottobre 1960, n. 1371
61con decorrenza dal 1 gennaio 1961
La L. 21 ottobre 1960, n. 1371, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abolita l'imposta, comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 11 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008 · versione 72 su Normattiva