Art. 15 — Terreni soggetti agli usi civici
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Nulla e' innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nel caso previsto dall'art. 12 della legge stessa come in quelli contemplati negli articoli 179 e 180 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico, alle norme del capo II. titolo IV, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. L'amministrazione separata dei terreni assegnati a una frazione, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' affidata dal prefetto ad un commissario scelto, di regola, tra i frazionisti.
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