Art. 151 — Misura massima dell'imposta
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La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella: per una domestica... L. 25 per una seconda domestica..." 50 per ogni domestica in piu'..." 50 per un domestico..." 75 per un secondo domestico..." 125 per un domestico in piu', oltre i due primi..." 200 L'imposta e' ridotta alla meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 24 marzo 1943 · versione 0 su Normattiva