Art. 151 — Misura massima dell'imposta
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[1]La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella:
[2]((a) per una domestica L. 25 per una seconda domestica L. 200 per una terza domestica L. 300 per ogni domestica in piu' oltre la terza, l'imposta e' progressivamente maggiorata di altre lire cento. L'imposta e' ridotta alla meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;
- b)per un domestico L. 300 per un secondo domestico L. 500 per un terzo domestico L. 800 per ogni domestico in piu' oltre il terzo, l'imposta e' progressivamente maggiorata di altre lire cento.)) 39
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 gennaio 1943, n. 65, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1943.
Testo vigente dal 24 marzo 1943 al 6 aprile 1945 · versione 44 su Normattiva