Art. 151 — Misura massima dell'imposta
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[1]((La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella:
- a)per una domestica.....................................L. 500 per una seconda domestica.............................L. 2.000 per ogni domestica in piu.............................L. 5.000
[2]L'imposta e' ridotta della meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;
- b)per un domestico......................................L. 1.000 per un secondo domestico..............................L. 4.000 per ogni domestico in piu............................L. 10.000)). 47
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 gennaio 1943, n. 65, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1943.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177
47Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nel modificare l'art. 25, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Testo vigente dal 24 aprile 1947 al 20 luglio 1952 · versione 56 su Normattiva