Art. 151 — Misura massima dell'imposta
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[1]((La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella:
- a)per una domestica.................... L. 1.000 per una seconda domestica.................. L. 2.500 per ogni domestica in piu.................. L. 5.000
[2]L'imposta e' ridotta alla meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.
- b)per un domestico..................... L. 3.000 per un secondo domestico.................. L. 5.000 per ogni domestico in piu................. L. 10.000))
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 gennaio 1943, n. 65, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1943.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177
47Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva