Art. 240Contributo di miglioria specifica

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Il calcolo, di cui al primo comma dell'art. 238, per i beni soggetti al contributo di miglioria specifica viene effettuato in occasione del primo trapasso di proprieta' che da' luogo ad accertamenti di valore, da parte degli uffici finanziari dello Stato, ai fini dell'applicazione della tassa di registro. La liquidazione del contributo avviene, di regola, al momento della determinazione definitiva del valore da parte di detti uffici: tuttavia, in pendenza di tale determinazione, puo' essere liquidato provvisoriamente il contributo sulla base del valore dichiarato dagli interessati, salvo conguaglio. E' fatto obbligo agli uffici del registro di comunicare, senza spesa, al comune o alla provincia, che ne faccia richiesta, tutte le notizie relative ai contratti di trapasso degli immobili compresi nelle zone soggette a contributo. Ove entro un quinquennio dal compimento dell'opera non avvengano trapassi di proprieta', il comune o la provincia procede in via presuntiva all'accertamento dell'incremento di valore. La relativa deliberazione e' notificata al proprietario interessato che puo' esperimentare i ricorsi previsti negli articoli 277, 282 a 285, 288 e 289. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non e' consentita che una sola volta.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art240 · fonte su Normattiva