Art. 256 — Eccedenze di sovrimposte ed aumento di altri tributi
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I comuni che, nonostante l'applicazione delle sovrimposte fino al secondo limite e di tutti i tributi indicati alla lettera c) dell'articolo precedente, con le aliquote massime, e la riduzione delle spese obbligatorie e di quelle facoltative a norma degli articoli 304 e 305 non siano in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad aumentare le sovrimposte, fino a raggiungere il terzo limite, purche', contemporaneamente, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a centesimi cinquanta pei redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C 1), per ogni cento lire d'imponibile. L' autorizzazione all' eccedenza delle sovrimposte oltre il secondo limite, prevista dal 1° comma del presente articolo, non puo' essere data allorche' queste, in virtu' della disposizione transitoria di cui all'art. 338, gia' raggiungono le aliquote di centesimi 500 per i terreni e 125 per i fabbricati. Le eccedenze delle sovrimposte al secondo limite e le addizionali alle imposte sopra indicate debbono essere applicate in modo che per tutte sia eguale il rapporto tra l'aumento autorizzato e quello massimo previsto nel primo comma.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 29 dicembre 1933 · versione 0 su Normattiva