Art. 256 — Eccedenze di sovrimposte ed aumento di altri tributi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1938 al 15 ottobre 1960. Leggi il testo vigente →
I comuni che, nonostante l'applicazione delle sovrimposte fino al secondo limite e di tutti i tributi indicati alla lettera c) dell'articolo precedente, con le aliquote massime, e la riduzione delle spese obbligatorie e di quelle facoltative a norma degli articoli 304 e 305 non siano in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad aumentare le sovrimposte, fino a raggiungere il terzo limite, purche', contemporaneamente, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a centesimi cinquanta pei redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C 1), per ogni cento lire d'imponibile. L' autorizzazione all' eccedenza delle sovrimposte oltre il secondo limite, prevista dal 1° comma del presente articolo, non puo' essere data allorche' queste, in virtu' della disposizione transitoria di cui all'art. 338, gia' raggiungono le aliquote di centesimi 500 per i terreni e 125 per i fabbricati. Le Provincie che, nonostante l'applicazione delle sovrimposte fino al secondo limite e di tutti i tributi indicati alla lettera d) dell'articolo precedente, con le aliquote massime, e la riduzione delle spese obbligatorie e di quelle facoltative a norma degli articoli 304 e 305, non siano in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzate ad aumentare le sovrimposte fino a raggiungere il terzo limite, purche', contemporaneamente, aumentino le aliquote dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B ed a L. 1,40 per cento sui redditi di categoria C-1. 12 Le eccedenze delle sovrimposte al secondo limite e le addizionali alle imposte sopra indicate debbono essere applicate in modo che per tutte sia eguale il rapporto tra l'aumento autorizzato e quello massimo previsto nel primo comma. ((Tuttavia il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, tenuto conto delle condizioni economiche locali, sulle quali dovra' pronunziarsi il Consiglio provinciale delle corporazioni, puo' autorizzare le Amministrazioni provinciali e i Comuni capoluoghi di Provincia ad applicare, rispettivamente, l'addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con gli incrementi di aliquote previsti nei precedenti commi, indipendentemente dalla misura della sovrimposta fondiaria)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1934
Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 15 ottobre 1960 · versione 24 su Normattiva