Art. 256Eccedenze di sovrimposte ed aumento di altri tributi

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I comuni che, nonostante l'applicazione delle sovrimposte fino al secondo limite e di tutti i tributi indicati alla lettera c) dell'articolo precedente, con le aliquote massime, e la riduzione delle spese obbligatorie e di quelle facoltative a norma degli articoli 304 e 305 non siano in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad aumentare le sovrimposte, fino a raggiungere il terzo limite, purche', contemporaneamente, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a centesimi cinquanta pei redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C 1), per ogni cento lire d'imponibile. L' autorizzazione all' eccedenza delle sovrimposte oltre il secondo limite, prevista dal 1° comma del presente articolo, non puo' essere data allorche' queste, in virtu' della disposizione transitoria di cui all'art. 338, gia' raggiungono le aliquote di centesimi 500 per i terreni e 125 per i fabbricati. ((Le Provincie che, nonostante l'applicazione delle sovrimposte fino al secondo limite e di tutti i tributi indicati alla lettera d) dell'articolo precedente, con le aliquote massime, e la riduzione delle spese obbligatorie e di quelle facoltative a norma degli articoli 304 e 305, non siano in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzate ad aumentare le sovrimposte fino a raggiungere il terzo limite, purche', contemporaneamente, aumentino le aliquote dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B ed a L. 1,40 per cento sui redditi di categoria C-1)). 12 Le eccedenze delle sovrimposte al secondo limite e le addizionali alle imposte sopra indicate debbono essere applicate in modo che per tutte sia eguale il rapporto tra l'aumento autorizzato e quello massimo previsto nel primo comma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

12

con decorrenza dal 1 gennaio 1934

Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.

Testo vigente dal 29 dicembre 1933 al 15 febbraio 1938 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art256 · fonte su Normattiva